wordpress lunedì 3 maggio 2010 – 19:20
Vangelo secondo Matteo, 19:
[8] (…) “Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così.
[9] Perciò io vi dico: Chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di concubinato, e ne sposa un’altra commette adulterio”.
Jeshu dunque nel Vangelo secondo Matteo polemizzerebbe con Mosè, addirittura (cosa possibile solo un secolo dopo, quando avvenne la definitiva separazione del cristianesimo dall’ebraismo) richiamandosi ad una legge più antica di quella mosaica (quale?), che vietava del tutto il ripudio della donna, ma poi, quando enuncia una propria legge morale, esprime a sua volta una eccezione alla indissolubilità del matrimonio che viene quasi a corrispondere con la legge mosaica stessa: il ripudio non è ammesso, salvo che in caso di concubinato!
cioè, si può divorziare soltanto quando la donna (o anche l’uomo) è già andata a convivere con un altro: in pratica quando ha già ottenuto il divorzio secondo la legge romana.
è difficile trovare una logica in questo bailamme: l’unica spiegazione possibile per riportare coerenza è che in origine il testo fosse così:
[8] (…) “Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così.
[9] Perciò io vi dico: Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra commette adulterio”.
ma questa norma era troppo dura, e pertanto venne modificata – con una tecnica usuale nel Vangelo secondo Matteo – con una glossa:
Chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di concubinato, e ne sposa un’altra commette adulterio.
con questo la logica – che il redattore aveva cercato di reintrodurre nel racconto dei fatti, rispetto al pasticcio combinato dalle diverse aggiunte al testo del Vangelo secondo Marco (vedi post precedenti) – se ne andava un’altra volta, ma pazienza.
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in ogni caso il testo definitivo è questo e l’insegnamento morale che nelle prime comunità cristiane alla metà del II secolo veniva attribuito a Jeshu da un testo che venne dichiarato divinamente ispirato era quello del santo divorzio cristiano.
è lecito divorziare se la propria moglie convive con un altro.
questo insegnamento contrastava frontalmente con quello che risultava dal Vangelo secondo Marco, che vietava in assoluto divorzio e ripudio?
sì, ma si trattava di vangeli che veniva rielaborati e manomessi in comunità diverse, o in momenti diversi.
* * *
e tuttavia intanto un altro testo entrava intanto a far parte del canone cristiano, una delle cosiddette Lettere di Paolo, un falso risalente alla metà circa del II secolo, come ho cominciato a dimostrare in altri post; e anche questo conferma – pur con qualche differenza dottrinaria – che nella comunità cristiana di quel periodo, a cui appartiene anche la stesura finale del Vangelo secondo Matteo, si era creata una specie di accordo appunto sulla possibilità di risposarsi anche religiosamente del cristiano che fosse stato abbandonato dal coniuge pagano.
ecco quale era il periodo e l’ambito nel quale si definirono queste nuove regole morali, che poi venivano attribuite a Jeshu, ma che erano in realtà l’espressione di seguaci molto lontani da lui.
[10] Agli sposati poi ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal marito – [11] e qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito – e il marito non ripudi la moglie.
[12] Agli altri dico io, non il Signore: se un nostro fratello ha la moglie non credente e questa consente a rimanere con lui, non la ripudi; [13] e una donna che abbia il marito non credente, se questi consente a rimanere con lei, non lo ripudi: [14] [perché il marito non credente viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente. altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre invece sono santi]. (probabile glossa);
[15] Ma se il non credente vuol separarsi, si separi; in queste circostanze il fratello o la sorella non sono soggetti a servitù; Dio vi ha chiamati alla pace!
[16] [E che sai tu, donna, se salverai il marito? O che ne sai tu, uomo, se salverai la moglie?] (altra probabile glossa di un altro copista, che legge il testo con il commento apportato dal primo copista al capoverso 14 e polemizza direttamente con lui – !)
[17] Fuori di questi casi, ciascuno continui a vivere secondo la condizione che gli ha assegnato il Signore, così come Dio lo ha chiamato; così dispongo in tutte le chiese.
Paolo, Lettera ai Corinzi I, 7
resta da dimostrare l’ambiente esatto in cui si forma questa dottrina, che fa riferimento ai concetti morali di purità ed impurità che credo siano di origine più che altro essenica; né può essere trascurato che, per cercare di riportare ordine nel caos dottrinario qui si arriva a dire che il matrimonio fra un coniuge cristiano e l’altro no non è un vero matrimonio (“agli sposati” / “agli altri“).
va anche notata nella pseudoepistola paolina la distinzione iniziale fra una dottrina, di chiara origine divina (“ordino non io, ma il Signore”, curiosa espressione) e quindi da riportare “al Signore” (Jahvè?), sulla assoluta indissolubilità del matrimonio (come nel Vangelo secondo Marco), e una seconda dottrina (“dico io, non il Signore”) che prevede al versetto 15 la possibilità di risposarsi per il cristiano abbandonato dal coniuge, giustificando la scelta con l’idea che il suo non sia un vero matrimonio (“Agli sposati dico”, “Agli altri dico”).
e il fatto che questa libertà di divorzio e di nuovo matrimonio venga ricondotta direttamente dall’autore della lettera a sé e non “al Signore” dimostra che la versione del Vangelo secondo Matteo non era ancora disponibile.
. . .
ecco dimostrata chiaramente l’origine e anche l’interpretazione che ho proposto della redazione finale del passo del Vangelo secondo Matteo e dell’inserimento di quell’ultima glossa, fatto per accordarlo con gli insegnamenti morali di questa presunta lettera di Paolo.
ed entrambi dicono la stessa cosa: che il divorzio da un coniuge non cristiano che si separa e, ottenuto il divorzio, si risposa, e un nuovo matrimonio religioso per il coniuge cristiano sono possibili.
il fondamento morale di questa scelta è chiarito molto bene in quella stessa lettera:
[2] Per il pericolo dell’incontinenza, ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. (…)
[8] Ai non sposati e alle vedove dico: (…) [9] se non sanno vivere in continenza, si sposino; è meglio sposarsi che ardere.
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il problema dell’accordo tra due diverse morali matrimoniali proposte da due differenti vangeli e dalle presunte Lettere paoline sarebbe emerso molto più tardi, e la Chiesa avrebbe gradualmente imposto una specie di tacita censura, quella attuale, su quel che Jeshu dice sul matrimonio nel Vangelo secondo Matteo, dato che era radicalmente opposto a quel che gli veniva fatto dire nel Vangelo secondo Marco da redattori che aggiungevano liberamente sulla base delle loro idee, come abbiamo già visto e senza nessuna conoscenza diretta di quanto aveva effettivamente detto Jeshu sul tema!
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possibilità per i cristiani di divorziare: altro che tesi del Concilio di Trento sul matrimonio!
il 3 febbraio 1568 a Trento fra i padri conciliari si aprì la discussione su otto articoli relativi al matrimonio dei quali si doveva decidere se fossero ereticali oppure no, ed il terzo recitava:
3. Che sia lecito, essendo ripudiata la moglie per causa di fornicazione, contraer matrimonio con un’altra, vivente la prima, et esser errore far divorzio per altra causa che di fornicazione.
Paolo Sarpi, Istoria del Concilio tridentino, Einaudi, Torino, 1974, pag. 1029
si tratta, come è evidente, appunto di nient’altro che di quello che risulta scritto nel Vangelo secondo Matteo!
ma questo non bastò a salvare questo articolo o proposizione, o comunque chiamatela convinzione, dall’essere dichiarata eretica, cosa che il Concilio di Trento cominciò a fare il 17 febbraio 1563.
il citato Sarpi a p. 1039-40 descrive la discussione, ma essendo cosa di gran lunga ancora più prolissa e noiosa del mio post, la ometto in gran parte, e qui mi limito a citare la conclusione del dibattito:
Il primo che parlò fu il padre Soto (…)
Diede diverse esposizioni a quel luogo dell’Evangelio, e senza approvarne né reprovarne alcuna, concluse che l’articolo doveva esser dannato, atteso che per tradizione apostolica il contrario s’ha di fede; che, risguardando alle parole dell’Evangelio, non sono così chiare che bastino per convincere i luterani.
la discussione andò per le lunghe, turbata dalla morte di alcuni padri conciliari e da altri problemi politici.
In concilio il 20 marzo finiron di parlar li teologi sopra tutti gl’articoli del matrimonio. Si restrinsero li legati per deliberare se dovevano nelle congragazioni de’ padri proponere la dottrina e canoni del matrimonio. Ma considerando che francesi e spagnuoli si sarebbono opposti, e che si potrebbono eccitar maggiori controversie in quelle che sino allora erano, (…) erano perplessi. (…) Onde finalmente conclusero d’intemetter tutte le trattazioni sino alla venuta degl’altri legati” (op. cit. pag. 1068)
nel frattempo morì anche il padre Soto che aveva relazionato al concilio (pag. 1080) e seguirono diversi acutissimi conflitti politici legati ad altri temi in discussione nel concilio; col che il dibattito sul matrimonio fu ripreso solo in luglio.
Mentre questi varii pareri andavano attorno sopra quelle materie riservate per ultime, deliberarono li legati d’esperir quella del matrimonio (op. cit. pag. 1154)
Il 22 di luglio furono dati fuori gl’anatematismi, poco differenti dal modo col quale in fine restarono poi stabiliti (…) Ma in quello dove si tratta del divorzio per causa d’adulterio, s’avevano astenuti li formatori de’ canoni d’usar la voce d’anatema, avendo rispetto di dannar quell’opinione, la qual fu di sant’Ambrosio e di molti padri della chiesa greca; con tutto ciò, avendo altri opinione che quello fosse articolo di fede, et a questo contendendo quasi tutti i voti de’ padri, fu riformato il canone coll’aggionta dell’anatema, dannando chi dicesse che per l’adulterio si dissolva il vincolo e che l’un congiugato, vivendo l’altro, possi contraer un altro matrimonio: il qual canone ricevette poi un’altra mutazione come a suo luogo si dirà (op. cit. pag. 1155).
* * *
difficile sottovalutare queste informazioni: il Concilio di Trento si trova di fronte ad una lunga tradizione cristiana – della quale oggi ovviamente si è persa la memoria – che, in accordo col più autorevole testo del Vangelo secondo Matteo, aveva ammesso per secoli la possibilità di divorziare in caso di adulterio e quindi di risposarsi religiosamente, e non solo vi era la conferma di questa possibilità da parte di sant’Ambrogio e della patristica greca, ma il diritto al divorzio era stato stabilito dal codice giustinianeo, prodotto dall’imperatore cristiano.
ma il Concilio di Trento impone egualmente il contrario, sulla base di un non meglio precisato obbligo di fede.
dove risulta con evidenza dolorosa che per fede non si intende altro che conformistica obbedienza alle imposizioni del momento.
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non seguirò nei dettagli le discussioni conciliari successive: basterà dire che alla fine l’11 novembre 1563 “la sinodo, condannando le eresie in questa materia, statuisce gli anatematismi”:
7 Che la Chiesa abbia fallato insegnando che per l’adulterio non può esser disciolto il legame matrimoniale (op. cit. pag. 1211)
Paolo Sarpi riporta i commenti a questa decisione:
Ma nel settimo fu considerato un parlar capzioso il condannar per eretico chi dirà la Chiesa aver fallato insegnando che per l’adulterio non si scioglie il matrimonio (…); era creduto che bisognasse parlar chiaro e dir assolutamente che per l’adulterio non si dissolve, overo che ambedue le opinioni sono probabili (op. cit. pag. 1219)
ma, spiega Sarpi, non si poteva fare diversamente e occorreva accontentarsi di essere un pochino ambigui, considerando che vi erano contro i testi stessi (Vangelo secondo Matteo e Paolo) che sono stati sopra ricordati), oltre che una tradizione secolare, che la Chiesa non esitò in questo caso a cancellare.
l’importante era il risultato pratico, e questo consistette nel fatto che allora per la prima volta la Chiesa cattolica riuscì ad imporre una nuova norma adatta a tormentare e a tenere sotto controllo i suoi fedeli, cancellando la sua stessa tradizione e quanto scritto nei suoi stessi testi sacri!
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